La normativa che disciplina l’imposta IVA per gli interventi edilizi ed impiantistici su edifici esistenti prescinde da quella che regola le detrazioni 55% - 65% o 36% - 50%. In altre parole, le cessioni di beni (materiali, prodotti) e le prestazioni di servizi (manodopera, prestazioni professionali), per la realizzazione dei suddetti interventi, sono assoggettate all’IVA in base alle aliquote previste per i cosiddetti interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Non è rilevante se successivamente queste spese siano o meno detratte dall’imposta.
- Per i suddetti interventi è comunque prevista, in generale, ma con alcune eccezioni, l’aliquota agevolata del 10%.
Per gli impianti a pannelli solari, esiste una norma particolare di seguito trattata.
Nei casi, molto frequenti, in cui l’intervento si configura come manutenzione ordinaria o straordinaria, su immobili residenziali (categorie catastali da A1 ad A9 e A11) e parti comuni di edifici prevalentemente composti da unità di queste categorie), fatturati ad un soggetto non passivo d’imposta IVA (una persona fisica) si può applicare IVA 10% nei seguenti casi:
1 - manodopera per realizzare l’intervento individualizzata in fattura;
2 - prodotti e materiali impiegati, forniti dall’installatore (non acquistati direttamente dal (committente), con l’eccezione dei cosiddetti “beni significativi” che, nei casi più frequenti, sono da intendersi le caldaie ed i serramenti;
3- parte dell’importo in fattura, relativo a caldaie o serramenti, equivalente alla somma totale degli importi relativi ai punti 1 e 2. Ne consegue che, nel caso che la somma 1 + 2 sia maggiore dell’importo relativo a caldaie o serramenti, tutto l’importo in fattura è assoggettato all’aliquota del 10% .
Quest'ultimo punto, il cui contenuto non è proprio di intuitiva comprensione, può essere esemplificato come segue:
Ipotesi di intervento sostituzione caldaia
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Voce in fattura
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Prezzo senza Iva
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Imponibile iva
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Aliquota Iva
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Importo Iva
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prezzo valvole termostatiche ed altri prodotti e materiali che non siano la caldaia
(beni non significativi):
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€ 1300,00
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€ 1.300,00
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10%
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€ 130,00
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prezzo manodopera
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€ 1.500,00
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€ 1.500,00
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10%
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€ 150,00
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prezzo sola caldaia
(bene significativo)
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€ 4.000,00
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€ 1.300,00+€ 1.500,00
€4.000,00-€2.800,00
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10%
22%
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€ 280,00
€ 265,00
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TOTALI
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€ 6.800,00
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€ 825,00
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Ipotesi di intervento sostituzione serramenti
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Voce in fattura
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Prezzo senza Iva
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Imponibile iva
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Aliquota Iva
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Importo Iva
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prezzo di tapparelle, persiane ed accessori simili non strutturalmente accorpati al serramento
(beni non significati
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€ 1300,00
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€ 1.300,00
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10%
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€ 130,00
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prezzo manodopera
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€ 1.500,00
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€ 1.500,00
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10%
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€ 150,00
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prezzo dei soli serramenti: finestre, porte
e chiusure in genere
(beni significativi)
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€ 4.000,00
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€ 1.300,00+€ 1.500,00
€4.000,00-€2.800,00
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10%
22%
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€ 280,00
€ 265,00
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TOTALI
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€ 6.800,00
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€ 825,00
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Si ribadisce che, per le regole sopra indicate, quando manodopera, prodotti e materiali (esclusi caldaie e serramenti), superano il 50% del totale, l’intera fattura è assoggetta all’aliquota del 10%.
L'aliquota agevolata non si applica ai seguenti casi:
- materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- materiali o beni acquistati direttamente dal committente (tranne che nei casi di recupero
e restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia);
- prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio.
Impianti solari termici e fotovoltaici
Norme specifiche riguardano questi impianti (non si tratta di beni significativi) per cui anche l’acquisto di componenti sono sempre assoggettati alla aliquota IVA del 10%, sia che i beni siano compresi nel prezzo dell’impianto, sia che il loro acquisto sia effettuato direttamente dal committente.
Dettagli ulteriori sono indicati nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 269-2007; Circolare Agenzia delle Entrate 36-2013
Dichiarazione
A volte il fornitore richiede una formale richiesta dell’applicazione dell’IVA agevolata ovvero una dichiarazione sul possesso dei diritti per poterne usufruire. La richiesta è spesso solo pretestuosa. Il diritto di godere dell’agevolazione è infatti determinato dalla destinazione d’uso abitativa dell’immobile (come scritto in capo alla pagina). Comunque questa dichiarazione può essere redatta con i contenuti del seguente modello: dichiarazione requisiti iva agevolata.
Beni significativi
Per completezza, l’elenco completo dei beni significativi è:
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetteria da bagno;
- impianti di sicurezza.
La limitazione dell’agevolazione IVA si applica solo in presenza di questi beni.