Approfondimenti: l'IVA Agevolata 10%

La normativa che disciplina l’imposta IVA per gli interventi edilizi ed impiantistici su edifici esistenti prescinde da quella che regola le detrazioni 55% - 65% o 36% - 50%. In altre parole, le cessioni di beni (materiali, prodotti) e le prestazioni di servizi (manodopera, prestazioni professionali), per la realizzazione dei suddetti interventi, sono assoggettate all’IVA in base alle aliquote previste per i cosiddetti interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Non è rilevante se successivamente queste spese siano o meno detratte dall’imposta.

- Per i suddetti interventi è comunque prevista, in generale, ma con alcune eccezioni, l’aliquota agevolata del 10%.

 

Per gli impianti a pannelli solari, esiste una norma particolare di seguito trattata.

 

Nei casi, molto frequenti, in cui l’intervento si configura come manutenzione ordinaria o straordinaria, su immobili residenziali (categorie catastali da A1 ad A9 e A11) e parti comuni di edifici prevalentemente composti da unità di queste categorie), fatturati ad un soggetto non passivo d’imposta IVA (una persona fisica) si può applicare IVA 10% nei seguenti casi:

1 - manodopera per realizzare l’intervento individualizzata in fattura;

2 - prodotti e materiali impiegati, forniti dall’installatore (non acquistati direttamente dal (committente), con l’eccezione dei cosiddetti “beni significativi” che, nei casi più frequenti, sono da intendersi le caldaie ed i serramenti;

3- parte dell’importo in fattura, relativo a caldaie o serramenti, equivalente alla somma totale degli importi relativi ai punti 1 e 2. Ne consegue che, nel caso che la somma 1 + 2 sia maggiore dell’importo relativo a caldaie o serramenti, tutto l’importo in fattura è assoggettato all’aliquota del 10% .

Quest'ultimo punto, il cui contenuto non è proprio di intuitiva comprensione, può essere esemplificato come segue:

 

Ipotesi di intervento sostituzione caldaia

 

Voce in fattura

Prezzo senza Iva

Imponibile iva

Aliquota Iva

Importo Iva

prezzo valvole termostatiche ed altri prodotti e materiali che non siano la caldaia

(beni non significativi):

 

€ 1300,00

 

€ 1.300,00

 

10%

 

€ 130,00

 

prezzo manodopera

€ 1.500,00

€ 1.500,00

10%

€ 150,00

prezzo sola caldaia

(bene significativo)

€ 4.000,00

€ 1.300,00+€ 1.500,00

 

€4.000,00-€2.800,00

10%

22%

€ 280,00

€ 265,00

TOTALI

€ 6.800,00

 

 

€ 825,00

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi di intervento sostituzione serramenti

 

Voce in fattura

Prezzo senza Iva

Imponibile iva

Aliquota Iva

Importo Iva

prezzo di tapparelle, persiane ed accessori simili non strutturalmente accorpati al serramento

(beni non significati

 

€ 1300,00

 

€ 1.300,00

 

10%

 

€ 130,00

 

prezzo manodopera

€ 1.500,00

€ 1.500,00

10%

€ 150,00

prezzo dei soli serramenti: finestre, porte

e chiusure in genere

(beni significativi)

€ 4.000,00

€ 1.300,00+€ 1.500,00

 

€4.000,00-€2.800,00

10%

22%

€ 280,00

€ 265,00

TOTALI

€ 6.800,00

 

 

€ 825,00

 

 

Si ribadisce che, per le regole sopra indicate, quando manodopera, prodotti e materiali (esclusi caldaie e serramenti), superano il 50% del totale, l’intera fattura è assoggetta all’aliquota del 10%.

 

L'aliquota agevolata non si applica ai seguenti casi:

- materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

- materiali o beni acquistati direttamente dal committente (tranne che nei casi di recupero

e restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia);

- prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio.

 

Impianti solari termici e fotovoltaici

Norme specifiche riguardano questi impianti (non si tratta di beni significativi) per cui anche l’acquisto di componenti sono sempre assoggettati alla aliquota IVA del 10%, sia che i beni siano compresi nel prezzo dell’impianto, sia che il loro acquisto sia effettuato direttamente dal committente.

Dettagli ulteriori sono indicati nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 269-2007; Circolare Agenzia delle Entrate 36-2013

 

Dichiarazione

A volte il fornitore richiede una formale richiesta dell’applicazione dell’IVA agevolata ovvero una dichiarazione sul possesso dei diritti per poterne usufruire. La richiesta è spesso solo pretestuosa. Il diritto di godere dell’agevolazione è infatti determinato dalla destinazione d’uso abitativa dell’immobile (come scritto in capo alla pagina). Comunque questa dichiarazione può essere redatta con i contenuti del seguente modello: dichiarazione requisiti iva agevolata.

Beni significativi

Per completezza, l’elenco completo dei beni significativi è:

- infissi interni ed esterni;

- caldaie;

- videocitofoni;

- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;

- sanitari e rubinetteria da bagno;

- impianti di sicurezza.

 

La limitazione dell’agevolazione IVA si applica solo in presenza di questi beni.

 
 
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